(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 44
                        del 3 settembre 1987)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   Dopo  l'ultimo  comma  dell'art.8  della legge regionale 3 gennaio
1984, n.1, e' aggiunto il seguente:
   "Le  norme  di  cui  al  comma precedente non trovano applicazione
qualora i  maggiori  ricavi  effettivi  rispetto  ai  presunti  siano
destinati  a  coprire  i  disavanzi  di  esercizio  non  coperti  dai
contributi di cui alla presente legge".
   La  presente  legge  e'  pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
   E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della regione Toscana.
    Firenze, addi' 26 agosto 1987
 
                               BENELLI
             (incaricato con DPRG 24 agosto 1985, n. 92)
 
   La presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale il 22
luglio 1987 ed e' stata vistata dal commissario  del  Governo  il  18
agoato 1987.